Ordinanza n. 417 del 1991

 

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ORDINANZA N. 417

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                               “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Febo Emanuele ed altri, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona dubita che l'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto non consente al giudice delle indagini preliminari, a fronte di una richiesta del pubblico ministero di archiviazione parziale e restituzione degli atti per l'ulteriore corso, di pronunciare l'archiviazione dell'intero procedimento, contrasti con gli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost.;

che a sostegno di tali censure il rimettente assume che il controllo del giudice per le indagini preliminari sull'archiviazione - anche in parallelo con l'ipotesi di proscioglimento di ufficio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - dovrebbe ispirarsi ai criteri dell'accertamento della verità materiale e del favor rei e che la presunzione di non colpevolezza dovrebbe a maggior ragione valere nelle indagini preliminari;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che nel sistema del codice di procedura penale l'iniziativa circa l'esercizio o non esercizio dell'azione penale spetta al pubblico ministero (artt. 50 e 405), mentre al giudice per le indagini preliminari spetta il controllo sulla legittimità della richiesta di archiviazione ovvero della domanda di giudizio (artt. 409 e 424) avanzata dal primo;

che conseguentemente al detto giudice non compete di disporre l'archiviazione in mancanza di apposita richiesta dell'organo dell'accusa, né di pronunciarsi su fatti per i quali quest'ultimo si sia riservato di valutare se esercitare o meno l'azione;

che il ruolo di accertamento, anche d'iniziativa, della "verità materiale" che il rimettente vorrebbe assegnato al giudice per le indagini preliminari, non solo non corrisponde alla distinzione delle sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione propria del vigente sistema processuale, ma non è in alcun modo imposto dai principi costituzionali che nell'ordinanza vengono evocati in modo generico e non chiaro;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 2 novembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.